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Modalità di utilizzo in sicurezza

Illustriamo le principali problematiche legate all’uso dell’elettricità ed in particolare della sicurezza richiesta negli impianti elettrici a servizio di edifici adibiti a civile abitazione e simili.

Le norme tecniche del settore degli impianti elettrici sono quelle emanate dal “CEI” Comitato Elettrotecnico Italiano, in particolare la norma CEI 64-8 che riguarda la realizzazione degli impianti elettrici utilizzatori a tensione inferiore 1000 V in corrente alternata.Le legislazione Italiana ha nel tempo proposto una serie di leggi e decreti specifici per regolare la sicurezza degli impianti elettrici sia in ambito civile che nel mondo del lavoro.

Attualmente gli impianti elettrici sono soggetti al Decreto ministeriale n° 37 del 22 gennaio 2008, che ha sostituito la precedente Legge n. 46 del 5 marzo 1990.

Inoltre, quando in un condominio o in una unità immobiliare esistono lavoratori dipendenti o ad essi assimilabili, si applica anche il Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 ed il D.P.R. n°. 462/2001 che, nei luoghi di lavoro, obbliga i titolari dell’attività alla denuncia ed alla verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.

In questi casi il committente dovrà far eseguire da un tecnico di Organismo abilitato dal Ministero delle Attività Produttive, o dalla ASL/ARPA locale, il controllo periodico degli impianti elettrici, come previsto dalle norme vigenti;
in particolare dovranno essere effettuati i seguenti controlli periodici:
– verifica dell’efficienza dell’impianto di terra ad intervalli inferiori a cinque anni, o a due anni in presenza di attività a maggior rischio (ad esempio di una centrale termica considerata luogo a rischio di esplosione);
– verifica dell’efficienza del funzionamento elettrico dei dispositivi a corrente differenziale ad intervalli non superiori a 6 mesi.

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati dovranno rispondere alle relative norme CEI e tabelle di unificazione UNEL ove queste esistano; in particolare i materiali dovranno essere provvisti della marcatura CE, di marchio di qualità (ad esempio I.M.Q. o altro equivalente) o dichiarazione di conformità del costruttore.
La prevenzione negli ambienti domestici è tutelata dalla Costituzione che garantisce al cittadino il diritto alla salute; l’I.S.P.E.S.L. (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) è l’organo tecnico del Ministero della Sanità preposto alla sicurezza e prevenzione sia in ambienti di vita che sul lavoro.

Si rammenta che la disciplina legislativa (e la prassi contrattuale) “dispone” che le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione siano a carico del Conduttore-Affittuario (art. 1576 del Cod.Civile), mentre le spese di manutenzione straordinaria devono considerarsi a carico del Locatore dell’immobile.
Il legislatore non abbandona la tutela della sicurezza e della salute alla libera iniziativa ed alle scelte contrattuali di soggetti che assumono la veste di venditore o locatore, di acquirente o conduttore e, l’art. 1580 del C.C., prevede che “se i vizi della cosa o di parte notevole di essa espongono a serio pericolo la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia”.
La prevenzione negli ambienti domestici è tutelata dalla Costituzione che garantisce al cittadino il diritto alla salute; l’I.S.P.E.S.L. (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) è l’organo tecnico del Ministero della Sanità preposto alla sicurezza e prevenzione sia in ambienti di vita che sul lavoro.
L’ISPESL, così come l’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione sul Lavoro) ed altri enti istituzionali, promuove diverse pubblicazioni, molte scaricabili gratuitamente anche via internet, sulla sicurezza in casa e sul lavoro.

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